La recente riforma del processo civile cd. “Cartabia”, che entrerà in vigore dal 1/7/23, ha trovato attuazione con il D. Lgs. 149/2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022.
Tra le novità apportate alla previgente disciplina vi sono quelle in materia di diritto del lavoro, l’art. 441-bis c.p.c. della succitata novella al Codice di procedura civile inserisce il Capo I bis al Libro II, Titolo IV riguardante, in via esclusiva, le controversie in materia di licenziamento.
Tra le principali:
1. Con il definitivo addio, dal 1° luglio 2023, al cd. rito Fornero, applicabile esclusivamente alle controversie concernenti ai rapporti di lavoro instaurati prima del 7 marzo 2015, il legislatore si propone di garantire una regolamentazione omogenea dei ricorsi per licenziamento illegittimo.
2. All’art. 9 della sopra menzionata novella, in ottica di deflazione del contezioso giudiziario, viene introdotta anche in materia di lavoro “la negoziazione assistita”: le parti, con l’assistenza di almeno un avvocato o un consulente del lavoro, possono pervenire alla definizione di un accordo a tutti gli effetti equiparato alle conciliazioni in “sede protetta” costituente titolo esecutivo non
impugnabile ex art. 2113 IV comma c.c.. È comunque escluso il
riconoscimento della negoziazione quale condizione di procedibilità per la proposizione della domanda giudiziale. Sul punto, desta non poche perplessità l’equiparazione, in sede di negoziazione, della figura dell’avvocato con quella del consulente del lavoro. La disposizione ex art. 9 D. Lgs. 149/2022 (“Ciascuna parte è assistita da almeno un avvocato e può essere anche
assistita da un consulente del lavoro”), che modifica il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, introducendo l’art. 2-ter, giunge ad equiparare professioni e ruoli dalla diversa esperienza e competenza. Perplessità sorgono in merito al rispetto del principio costituzionale del diritto di difesa della persona, sancito all’art. 24 della Costituzione, stante il diverso percorso formativo e bagaglio professionale ascritto rispettivamente agli avvocati e ai consulenti del lavoro. Una nuova situazione normativa collocatasi in uno degli
ambiti dove lo sforzo di tutela da parte del Legislatore dovrebbe essere maggiore proprio in virtù della situazione in cui si trova o potrebbe trovarsi il lavoratore, per sua natura definito quale “contraente debole” del rapporto.
3. Per garantire la celerità della definizione del procedimento giudiziario, il Legislatore ha conferito carattere prioritario a tutte le impugnazioni inerenti alla reintegrazione nel posto di lavoro rispetto alle altre presenti sul ruolo del giudice, anche qualora sia necessario risolvere aspetti concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro, così come previsto dal novello art. 441-bis del codice di rito.
4. Ad affiancarsi alla precedente previsione, secondo il medesimo articolo del Decreto Legislativo, quale utile strumento in un’ottica di rapidità della definizione del procedimento, è la possibilità per il giudice di “ridurre i termini del procedimento fino alla metà” valutando contestualmente le peculiarità del ricorso e assicurando pur sempre un congruo termine di difesa al convenuto non inferiore a 20 giorni.
5. Particolare attenzione è poi riservata al licenziamento discriminatorio: il ricorrente potrà proporre la relativa azione di nullità finanche, qualora ne ricorrano i presupposti, mediante i riti speciali, quale ad esempio il procedimento sommario di cognizione ex art. 702-bis, nel caso in cui non sia proposta mediante ricorso ex art. 414 del Codice di procedura civile. Unica preclusione, in un’ottica di deflazione del contezioso giudiziario, è quella di non potere “agire successivamente in giudizio con rito diverso per quella stessa domanda” introdotta seguendo l’uno o l’altro rito.
6. Menzione positiva, infine, per le novità introdotte in materia di soci delle cooperative, auspicabilmente risolutive dei differenti orientamenti, giurisprudenziali (si veda ad es. Cass., Sez. Lavoro, ordinanza 21 novembre 2014, n. 24917 e Cass. Sez. Un. 20.11.2017 n. 27436) e dottrinali, succedutisi nel corso degli anni sul conflitto di competenza tra Giudice del lavoro e il Tribunale delle Imprese, ingenerando così confusione negli operatori del diritto e un inutile prolungamento della definizione del giudizio. Con il D. Lgs. 149/2022 si afferma, in definitiva, come le eventuali controversie attinenti alle impugnazioni del licenziamento saranno assoggettate agli artt. 409 e seguenti c.p.c., permettendo, inoltre, al giudice del lavoro di decidere non solo sulle questioni attinenti al rapporto di lavoro ma finanche alle questioni vertenti sul rapporto associativo e alla cessazione del rapporto lavorativo quale conseguenza del venir meno del suddetto legame mutualistico.